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Ordinanza incendi a tutela del patrimonio ambientale e forestale del territorio comunale di Vico del Gargano

articolo di Comunicato Stampa


Attualità 04/05/2010 16:54
IL SINDACO

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 215 del 03.03.2010, con il quale si stabilisce che dal 15 giugno al 15 settembre 2010, è in vigore lo stato di grave pericolosità di incendio per tutti i territori boscati della regione Puglia;
Ritenuto indispensabile tutelare il patrimonio ambientale e forestale del territorio comunale di Vico

ORDINA

1) Ad integrazione delle norme contenute nel R.D.L. n° 3267 del 30/12/1923, del relativo Regolamento e delle Prescrizioni di Massima, nonché dell’art. 3 della Legge n° 353/2000, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, in tutte le aree della Regione a rischio di incendio boschivo di cui all’art. 2 della richiamata L. 353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:
• accendere fuochi di ogni genere, compresi quelli di pic-nic o campeggio, senza eccezione alcuna anche per le aree appositamente attrezzate;
• far brillare mine o usare esplosivi;
• usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
• usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
• tenere in esercizio fornaci, discariche pubbliche e private e/o incontrollate;
• fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o
immediato di incendio;
• esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, razzi di qualsiasi tipo o altri articoli pirotecnici;
• inoltrare nel bosco, su viabilità non asfaltate, auto (specialmente se dotata di marmitta catalitica) e parcheggiare a contatto con l’erba secca;
• transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio,
fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agrosilvo-pastorali;
• abbandonare rifiuti nei boschi ed in discariche abusive.

2) Le Società di gestione delle Ferrovie, l’ANAS, l’Acquedotto Pugliese, la Società Autostrade, le Province, i Comuni o Consorzi di Comuni e i Consorzi di Bonifica, entro il 15 giugno 2010 lungo gli assi viari, di rispettiva competenza, nei tratti di attraversamento delle aree boscate della Regione ovvero distanti da queste meno di duecento metri, devono provvedere alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, sterpi, residui di vegetazione ed ogni altro materiale infiammabile creando, nel contempo, idonee fasce di protezione da sottoporre al
trattamento sistematico con prodotti ritardanti della combustione e/o con diserbanti purchè di natura ecocompatibile.
Il periodo scelto per il trattamento dovrà essere tale da evitare il ricaccio delle specie erbacee durante il periodo di massima pericolosità incendi.

3) I proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all’art. 2 della L. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), entro il 1° maggio, devono comunicare al Comune l’ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, comunicare i riferimenti ed i recapiti del responsabile
dell’attività e della sicurezza (con reperibilità h24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne. Il Comune dovrà trasmettere tali dati al Servizio Protezione Civile della Regione Puglia entro e non oltre il 15 maggio, onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanete.

4)
I proprietari, gli affittuari e i conduttori dei campi a coltura cerealicola a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura, devono prontamente e contestualmente praticare sul suolo agricolo perimetrale delle superfici interessate una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno quindici metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La bruciatura delle stoppie, dall’accensione del fuoco fino allo spegnimento, deve essere controllata sul posto dal proprietario o dal conduttore del fondo, eventualmente coadiuvato da altro personale, che dovrà vigilare in maniera attiva e continuativa sull’andamento della combustione utilizzando appropriate misure di sicurezza e/o mezzi idonei ad evitare l’espansione incontrollata del fuoco.
I proprietari ed i conduttori, a qualsiasi titolo, che intendono avvalersi della pratica dell’accensione delle stoppie devono darne preventiva comunicazione, almeno sette giorni prima della data di inizio della bruciatura, all’Amministrazione Comunale competente per territorio che dovrà curarne l’istruttoria, verificandone la compatibilità con le disposizioni di cui al presente Decreto e con le altre norme ivi richiamate, nonché con
riferimento ad eventuali rischi di incendio di interfaccia. Degli esiti di tale istruttoria l’Amministrazione Comunale dovrà dare preventiva comunicazione, almeno 48 ore prima, al Corpo Forestale dello Stato, al Servizio Foreste regionale, ed alla Sala Operativa Unificata Permanente, con specifica indicazione degli estremi catastali delle aree interessate.

5)
È fatto divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di prati naturali o seminati ricadenti nelle Zone a Protezione Speciale (Z.P.S.) prima del 1° settembre di cui all’articolo 5 comma 1, lett. w del Regolamento Regionale n. 28 del 22.12.2008. Tale divieto è esteso anche nelle aree dei Siti di Interesse Comunitario (S.I.C.). In considerazione delle condizioni climatiche favorevoli l’innesco degli incendi boschivi che si protraggono principalmente fino al 31 agosto e che fino a questo periodo la pressione antropica dovuta al flusso turistico incide maggiormente sulle aree boscate del territorio pugliese, al fine di preservare l’incolumità pubblica ed il patrimonio boschivo regionale è fatto divieto di accensione e bruciatura delle stoppie e di qualsiasi materiale vegetale su tutto il territorio regionale prima del 1
settembre.
L’accensione può avvenire, a partire dal primo settembre, esclusivamente in giorni di non eccessivo calore e privi di vento, nelle prime ore del mattino
e nelle ore del crepuscolo e a condizione che il fumo non invada abitazioni, luoghi di lavoro, strade pubbliche o di uso pubblico, tale da generare
situazioni di pericolo per le persone o i veicoli in transito.

6)
I proprietari ed i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti o a riposo e a pascolo hanno il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea; hanno inoltre l’obbligo di realizzare entro e non oltre il 15 giugno fasce protettive di larghezza non inferiore a metri quindici lungo tutto il perimetro del fondo, prive di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

7)
E’ fatto obbligo ai proprietari, conduttori, Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, entro il 15 giugno 2010, di eseguire l’apertura, il ripristino, la ripulitura ed il diserbo dei viali parafuoco, in particolare lungo le linee di confine a contatto con strade, autostrade, ferrovie e terreni seminativi, pascolivi, incolti e cespugliati. I proprietari o conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate devono a
loro cura e spese tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà libera da piante e/o arbusti per tutta l’estensione perimetrale
del bosco confinante con fondi adibiti a coltura cerealicola o diversamente coltivata larga almeno cinque metri.

8) I proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici, alberghi e strutture ricettive, sono tenuti entro il 15 giugno 2010 a realizzare una fascia di protezione della larghezza di metri 20 (venti), sgombra di erba secca, sterpi, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, lungo tutto il proprio perimetro.
Dovranno, inoltre, adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità, anche mediante dotazioni mobili provviste di cisterne e motopompe, opportunamente attrezzate su mezzi idonei, per eventuali interventi di spegnimento sui focolai che dovessero insorgere ai margini dei rispettivi complessi turistici o residenziali. Inoltre dovranno predisporre apposita cartellonistica ben visibile indicante le vie di fuga e i punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili.

9)
I Comandi Militari, nell’esecuzione di esercitazioni a fuoco, sono tenuti a dare tempestiva comunicazione al Corpo Forestale dello Stato, ai Vigili del Fuoco ed alla S.O.U.P. almeno dieci giorni prima dell’inizio delle operazioni, nonché ad adottare tutte le precauzioni necessarie per prevenire incendi nei boschi, secondo quanto potrà essere preventivamente prescritto dal Corpo Forestale dello Stato.

10) Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti al punto 1 della presente Ordinanza, saranno punite a norma dell’art. 10, commi 5-6-7-8, della Legge n° 353 del 21/11/2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14.

Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti al punto 5 della presente Ordinanza, saranno punite a norma dell’art. 7 bis comma 2 del Regolamento Regionale n.28/08.

Ogni altra inosservanza alle disposizioni del presente Decreto, sarà punita a norma dell’art.11 della L.R. 15 del 12/05/1997 e dell’art.49 della L.R.
n.27 del 13/08/1998.


La presente Ordinanza viene pubblicata all’Albo Pretorio ed affissa nei luoghi pubblici, e, Notificata per i conseguenti adempimenti a:
- Comando Stazione Carabinieri;
- Commissariato di P.S.;
- Polizia Municipale;
- Corpo Forestale dello Stato – Comando Stazione di Vico del Gargano;
- Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Foggia;
Trasmessa, per gli adempimenti di competenza a:
- Direzione Regionale ANAS;
- Direzione Regionale Ferrovie dello Stato;
- Direzione Regionale Ferrovie del Gargano;
- Provincia di Foggia.
Inviata per conoscenza a:
- Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Protezione Civile;
- Presidenza Giunta Regione Puglia – Area Protezione Civile;
- Ufficio Territoriale del Governo Prefettura di Foggia;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Foggia.
Vico del Gargano, lì 04 maggio 2010

IL SINDACO
Luigi DAMIANI

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