Peschici - Per la minoranza, i conti non tornano
Le delibere sonoarticolo di Comunicato Stampa
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Attualità 06/09/2010 09:47
I sottoscritti Consiglieri Comunali, Geom. Michelino ESPOSITO, Ing. Michele MARINO, Avv. Giuseppe FALCONE, Dott. Antonio GUERRA, espongono quanto segue.Con deliberazione di G.C. n. 93 del 14.06.10 sono stati approvati dalla Giunta del Comune di Peschici lo schema di bilancio di previsione per l’esercizio 2010, la relazione previsionale e programmatica 2010/2012 ed il bilancio pluriennale 2010/2012.
Alla delibera de qua sono stati allegati solamente del prospetti riassuntivi del bilancio di previsione e del bilancio pluriennale.
In data 01.07.2010 il Responsabile del I Settore del Comune di Peschici, Dott. Vincenzo LOSITIO, ha attestato che alla deliberazione di G.C. n. 93/2010 sono allegati solamente quadri generali riassuntivi e non anche lo schema di bilancio di previsione per l’esercizio 2010, la relazione previsionale e programmatica 2010/2012 ed il bilancio pluriennale 2010/2012. Detto Responsabile ha attestato, altresì, che fino alle ore 12.55 dello stesso 1° luglio 2010 presso l’Ufficio Segreteria i detti allegati non erano presenti; successivamente a tale ora sono stati prodotti lo schema di bilancio di previsione 2010 ed il bilancio pluriennale, significando che alla data di stesura della certificazione (ore 13.40 dell’1.7.10) mancava la relazione previsionale e programmatica 2010/2012.
Con nota prot. n. 0005074 del 05.07.10 il Responsabile del I Settore, ad integrazione dell’attestazione dell’1.7.10, ha comunicato che la relazione previsionale e programmatica non era presente in quanto era necessario ripristinare i dati nel computer in dotazione all’Ufficio Ragioneria, andati “persi” nei giorni precedenti a seguito di un black-out elettrico.
In pratica, quindi, la Giunta in data 14.06.10 ha approvato dei “file” (ove davvero esistenti a quella data), non essendo allegato all’atto giuntale quanto deliberato ed essendo assente ancora alla data dell’1.7.10 la relazione previsionale e programmatica. Se la relazione previsionale e programmatica davvero fosse stata redatta in data 14.06.10 certamente l’1.7.10 una copia cartacea sarebbe stata presente negli Uffici comunali.
Il Responsabile del I Settore, nella sua attestazione, ha confermato l’inesistenza della citata relazione, almeno fino alla data dell’1.7.10.
Con deliberazione di C.C. n. 13 del 26.07.10 sono stati approvati il bilancio di previsione per l’esercizio 2010, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale (in atti depositati), nonché l’elenco annuale ed il piano triennale dei lavori pubblici (in atti depositati).
In pratica, quindi, del bilancio di previsione sono allegati alla delibera solamente dei prospetti riassuntivi, mentre gli altri atti approvati dal Consiglio sarebbero “in atti depositati”. Non si riesce a capire dove sarebbero depositati i detti atti (la relazione previsionale e programmatica è tuttora assente nell’Ufficio di Segreteria).
Al Comune di Peschici è stata richiesta copia della delibera di C.C. n. 13/2010 con tutti gli allegati, ma è stata rilasciata solamente copia della delibera con i prospetti riassuntivi ed i pareri. Degli allegati nessuna traccia.
Alla deliberazione consiliare, quindi, non sono allegati né la relazione previsionale e programmatica, che costituisce allegato al bilancio annuale di previsione, ex art. 170 del D. Lgs. n. 267/2000, né il bilancio pluriennale, anch’esso costituente allegato al bilancio annuale di previsione, ex art. 171 del T.U.E.L., né gli altri allegati al bilancio di previsione di cui all’art. 172 del succitato Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000: il rendiconto deliberato del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione; le risultanze dei rendiconti o conti consolidati delle unioni di comuni, aziende speciali, consorzi, istituzioni, società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce; la deliberazione con la quale i Comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; il programma triennale dei lavori pubblici; le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi; la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia.
Gli allegati (da unire obbligatoriamente alla deliberazione di approvazione del bilancio di previsione, per formare parte integrante e sostanziale dell’atto) previsti dagli artt. 170, 171 e 172 del T.U.E.L. non fanno parte del deliberato consiliare succitato.
Non si rinviene, inoltre, il minimo riferimento né al rendiconto deliberato del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, né alle risultanze dei rendiconti o conti consolidati delle unioni di comuni, aziende speciali, consorzi, istituzioni, società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce, né alla tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia.
Manca, addirittura, persino il bilancio di previsione approvato!
Sia il bilancio di previsione sia gli altri allegati al bilancio costituiscono parte integrante e sostanziale del deliberato consiliare e vanno naturalmente ad esso uniti materialmente. Essendo depositati altrove (si sconosce dove) chiunque potrebbe sostituirli, non essendo siglati e/o vistati neppure dal Segretario Comunale.
Tanto premesso ed esposto, i sottoscritti Consiglieri
CHIEDONO
l’immediato annullamento, per autotutela, della deliberazione di G.C. n. 93/2010 e della deliberazione di C.C. n. 13/2010 in quanto la delibera consiliare di approvazione del bilancio e dei suoi allegati dev’essere preceduta da deliberazione giuntale di approvazione del bilancio di previsione, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica.
Il deliberato giuntale è nullo, mancando fino alla data dell’1.7.10 (ovvero quando i termini per l’approvazione del bilancio erano già scaduti) la relazione previsionale e programmatica.
La nullità della delibera di Giunta si riflette, naturalmente, anche sulla deliberazione del Consiglio.
In mancanza di annullamento, i sottoscritti adiranno la competente Autorità Giudiziaria, anche penale.
A S.E. il Prefetto di Foggia, che legge per conoscenza, i sottoscritti Consiglieri Comunali chiedono l’attivazione delle procedure per lo scioglimento del Consiglio Comunale del Comune di Peschici, essendo provvisto detto Comune di bilancio nullo ad ogni effetto di legge, da considerare tamquam non esset.
Distinti saluti.
Peschici, addì 26 agosto 2010
I CONSIGLIERI COMUNALI
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