Etichettatura degli alimenti. Ecco gli obblighi per le imprese produttrici.
articolo di Comunicato Stampa
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Attualità 16/12/2011 12:13
Dopo oltre 4 anni di lavoro è stato pubblicato in Gazzetta UE (22.11.2011) il nuovo regolamento UE sull’etichettatura da applicare contestualmente in tutti gli stati membri della Comunità.Il nuovo Regolamento che modifica tutte le Direttive europee precedenti ed anche nel tempo le normative nazionali (compreso il DLgs 109/92 e s.m.i.) ha come scopo quello di armonizzare tutte le norme dei Paesi UE su tre fronti: la presentazione e la pubblicità degli alimenti, l'indicazione corretta dei principi nutritivi e del relativo apporto calorico e l'informazione sulla presenza di ingredienti che possano provocare allergie. L'intento è di rafforzare la salvaguardia della salute dei consumatori senza intaccare la libera circolazione delle merci, preoccupazione costante di Bruxelles.
Una volta entrato in vigore, ovvero 20 giorni dopo la pubblicazione, sono previsti 3 anni di tempo per adeguarsi alle nuove norme (5 anni per l’etichettatura nutrizionale) e l’eventuale smaltimento delle scorte.
Il nuovo Regolamento stabilisce dei requisiti supplementari in tema di etichettatura al fine di agevolare i consumatori a compiere scelte più sane e informate.
Di seguito le principali novità rispetto alle norme attualmente vigenti.
Allergeni
Gli allergeni sono delle sostanze particolari che possono provocare intolleranze nei consumatori.
Gli allergeni devono essere evidenziati nella lista degli ingredienti con accorgimenti grafici (grassetto o colore)
Accanto all’obbligo, già previsto nell’ultima rivisitazione del D.Lgs. 109/92 di indicare gli allergeni sia sui prodotti preconfezionati e quelli venduti allo stato sfuso, dovranno essere indicati anche nei prodotti alimentari somministrati nei ristoranti, nelle mense, nei bar con annessa ristorazione, ecc.
I singoli stati membri nelle loro autonomie potranno decidere attraverso quali modalità dovranno essere riportate le predette informazioni.
Etichettatura Nutrizionale
Attualmente dichiarare i componenti nutrizionali è facoltativo a meno che non vengano introdotte particolari diciture come ad esempio “senza zucchero” che a tal punto implicano l’indicazione di tutti i componenti nutrizionali stessi.
Ai sensi del nuovo Regolamento, l’etichettatura nutrizionale diventa obbligatoria e dovranno essere indicati in etichetta 7 elementi: (il valore energetico, i grassi, i grassi saturi, i carboidrati, gli zuccheri, le proteine e il sale) riferiti a 100 o gr 100 ml di prodotto che potrà essere affiancata da dati riferiti ad una porzione.
Non si applicherà ad alcuni prodotti alimentari come quelli non trasformati (es. carni fresche, mele, pesche, ecc.) e prodotti che non hanno un valore energetico alto come ad esempio le spezie, il caffè, il the, ecc. nonché alle bevande alcoliche.
Caratteristiche delle scritte
Le diciture devono avere un carattere tipografico di 1,2 mm (0,9 mm per le confezioni più piccole). Le informazioni obbligatorie, le indicazioni nutrizionali e quelle relative all’origine devono essere nello stesso campo visivo della denominazione di vendita. Quando la superficie della confezione è inferiore a 10 cm quadrati è sufficiente riportare le notizie essenziali: denominazione di vendita, allergeni eventualmente presenti, peso netto, termine minimo di conservazione (“da consumarsi preferibilmente entro …”) o data di scadenza (“da consumarsi entro …”). L’elenco degli ingredienti può essere indicato anche con altre modalità (ad esempio negli stand di vendita) e deve essere disponibile su richiesta del consumatore.
Indicazione di origine
Attualmente l’indicazione del Paese di origine è obbligatoria per le carni fresche bovine e altri prodotti quali il miele, la frutta e l’olio d’oliva.
Il nuovo Regolamento estende l’obbligatorietà del Paese di origine o il luogo di provenienza anche alla carne suina, ovina, caprina e il pollame (l’obbligo scatta entro due anni).
La Commissione europea valuterà entro cinque anni se estendere l’origine a latte e prodotti non trasformati o mono-ingrediente e ad alcuni ingredienti come il latte nei prodotti lattiero-caseari, la carne nella preparazione di altri cibi o altri quando rappresentano più del 50% dell’alimento.
La Claai Puglia e Basilicata
Delegazione di Brindisi
Per Info: sig. Luigi Pedone tel 0832 – 52 60 68
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