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Pineta Marzini

La disputa del 1810
articolo di Giuseppe Laganella


Eventi e cultura 23/01/2008 13:06
Un documento rinvenuto nell’Archivio di Stato di Napoli riporta una vicenda curiosa che vede protagonisti il Comune di Vico del Gargano e l'ex feudatario dello stesso per i diritti sulla splendida Pineta Marzini.

Esso è datato  al 21 maggio del 1810, riporta quali fossero i diritti dell’Università di Vico (patrocinato dal sig. Domenico Barillà) e dell’ex Barone di Vico su una delle più belle Pinete Garganiche, ossia la cosiddetta “difesa Marzini”.

Dal  documento “difesa di Martino” si apprende che la contesa amministrata dal Giudice Franchini tra il Comune di Vico del Gargano  e la Principessa di Tarsia, ex feudataria dello stesso comune (patrocinata dal sig. Pietro Coscia), consisteva in:
Il comune di Vico ha dedotto 4 capi di gravezza contro la Principessa di Tarsia, due di questi che riguardavano il casalinaggio e la bonatenenza furono decisi a favore dell’Università con sentenza del 22 gennaio del corrente anno.

Con il terzo gravame l’Università rivendica  ch’ella abbia il suo demanio
universale chiamato il bosco; poiché in questo i cittadini ci fanno dei parchi per le mandrie dei propri animali, ci hanno delle piscine e dei pozzi per abbeverare i loro animali, ci tagliano la legna, seminano nei luoghi ridotti a cultura e vi esercitano tutti i diritti civici pienamente; che il Barone ha usurpato il diritto di fidare gli animali dei forestieri e di esigere il terraggio dei cittadini che seminano in detto demanio sull’idea di essere l’intero territorio demanio feudale. Col quarto gravame l’Università attacca la prestazione d'annui ducati 126 pretesi dall’ex barone per la difesa di Martino patrimoniale dell’Università”.

La Commissione autorizzata a decidere sugli incarichi feudali, dopo aver esaminato gli atti riferiti agli anni 1496,1563,1554,1593,1594,e 1631, diede il seguente responso: “Il bosco sia un demanio ex feudale, ed i cittadini abbiano sulla intera estensione dello stesso bosco i pieni usi civici anche per il commercio fra di loro. Si serva quindi l’ex barone del suo diritto non meno per l’oltre uso della fida,che per l’esazione del terraggio sulla parte coltivata di detto bosco,ma in ragione non maggiore della decima sui generi della principale cultura di ciascun anno ,esclusi i legnami.

Si astenga l’ex barone di esigere gli annui ducati centoventi sulla difesa comunale della Martina (il bosco), e resti la medesima libera ed in piena proprietà del Comune. Si assolvano vicendevolmente le parti per le spese della contesa”.

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