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Mini guida all'ecobonus del 110%

Aggiornamento: 12 set 2020

A cura dello Studio Tavaglione


ECOBONUS 110%

Il Decreto Rilancio ha definito i soggetti beneficiari e le modalità di fruizione delle detrazioni fiscali al 110% per il lavori edilizi sostenuti dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Si ha diritto al maxi ecobonus solo per interventi a carattere strutturale e solo se si migliora la classe energetica degli edifici di due livelli. E se tale risultato non fosse possibile, è sufficiente che i lavori conseguano la classe energetica più alta da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (APE).

Si può usufruire direttamente delle detrazioni o, per chi ha problemi di liquidità, possono essere cedute o può essere richiesto lo sconto in fattura.

L’ecobonus al 110% è valido sulle prime case e sulle seconde case in condominio e sulle case unifamiliari adibite ad abitazione principale.

Lavori ammessi al superbonus:

a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;

b) lavori sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati:

– a condensazione (con efficienza almeno pari alla classe A), o

– a pompa di calore (inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo), o

– a microcogenerazione.

La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;

c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti a pompa di calore, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo e impianti di microcogenerazione. Anche in questo caso la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro.

Il super ecobonus del 110% vale anche per tutti gli altri interventi di efficientamento energetico diversi dai precedenti di cui all’art. 14 del D.L. 63/2013, come la sostituzione di finestre o l’installazione di pannelli o schermature solari, se eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati in precedenza.





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