Diritti dei figli minori di genitori separati ai tempi del Coronavirus.
E' questo il tema dell'interessante intervista di Michele Angelicchio, all’avv. Antonella Laganella, Giudice onorario della Corte d’Appello di Campobasso sezione minori, Consigliere del direttivo Associazione Avvocati Garganici, Commissario della Commissione Legalità del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Foggia
D: Fin dall’inizio della pandemia da Covid-19, vi è stato un susseguirsi di misure urgenti da parte del Governo, atte a fronteggiare il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica che, di fatto hanno limitato la libertà dei cittadini. Come hanno influito questi provvedimenti sulle famiglie dei separati e divorziati? R: << Misure sempre più restrittive alla libera circolazione degli individui hanno reso problematici i rapporti familiari per i figli minori e per i genitori separati o divorziati. Come è noto, esse vietano a tutte le persone fisiche, il trasferimento o lo spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati in Comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, per motivi di salute o di assoluta necessità o urgenza o per altre “specifiche ragioni”, tra cui si annoverano le visite alla prole e gli obblighi di affidamento dei minori. Sin da subito, nel mese di Marzo, attraverso il sito istituzionale del Governo era rinvenibile la salvaguardia del diritto di visita e di frequentazione dei figli da parte dei genitori separati/divorziati, secondo le modalità giudizialmente stabilite, poiché lo spostamento è stato fatto rientrare tra le “specifiche ragioni” giustificatrici del predetto spostamento>>. D: Una delle questioni più spinose, in questi tempi così precari, ha riguardato proprio la concreta e diversa gestione del rapporto tra genitori separati/divorziati e figli minori. Qual è lo scenario attuale? R: << Il legislatore in un primo momento, in cui l’emergenza sanitaria non sembrava cosi totalizzante, sembra aver tutelato, più il diritto costituzionale alla libertà di circolazione del genitore non collocatario (non convivente col figlio), che il diritto del figlio a non essere esposto al contagio, in conseguenza dell’incontro e spostamento dalla sua casa. Tale impostazione ha allarmato moltissimi genitori collocatari della prole minorenne con essi convivente, preoccupati che lo spostamento del figlio potesse esporlo al contagio, sul presupposto che il diritto alla salute del figlio fosse da reputarsi di rango superiore rispetto al diritto dell’altro genitore non collocatario di far visita al minore. E’ inutile sottolineare che le conflittualità già sussistenti tra ex coniugi si sono intensificate di pari passo con la crescente incertezza sull’interpretazione dei diritti primari alla salute e di quelli secondari, all’esercizio della genitorialità. E’ infatti certamente necessario che un genitore separato/divorziato debba far visita al figlio ma è altrettanto e ancor più essenziale e vitale che il minore, non solo non venga “spostato” e potenzialmente esposto al virus, ma che non diventi a sua volta untore del genitore collocatario, che lo attende al rientro a casa. D: Cosa ne consegue? R: << Ne deriva che il genitore collocatario si chiede se può negare all’altro genitore l’esercizio di visita al proprio figlio e se tale condotta sia “ostruzionistica” ed essere passibile di conseguenti sanzioni, anche di rilevo penale. L’art. 337 ter del codice civile invero, sancisce il diritto del figlio minore, in caso di separazione o divorzio dei genitori, a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi e al dovere dei suoi genitori di consentirsi reciprocamente di svolgere la funzione genitoriale. Ma in tempo di coronavirus, vi è un diverso approccio a coltivare tale rapporto.>> D: Cosa ha stabilito l’attuale Giurisprudenza? R: <<Già a fine marzo 2020, il Tribunale di Bari, ha dichiarato “legittimo sospendere le visite tra padre e figlio residenti in due Comuni diversi in ragione dell’emergenza epidemiologica, per l’impossibilità del realizzarsi delle condizioni di sicurezza e prudenza di cui al DPCM 11.3.20, dal momento che lo scopo primario della normativa che regola la materia, è una rigorosa, universale limitazione dei movimenti sul territorio, attualmente con divieto di spostarsi in Comuni diversi da quello di dimora”. Una così rigida limitazione è naturalmente tesa al contenimento del contagio, con conseguente sacrificio di tutti i cittadini, compresi i minori. Ciò, in quanto si ritiene che non possa essere verificabile l’esposizione al rischio sanitario cui è sottoposto il minore nello spostamento dall’abitazione (in genere materna) dove vive, a quella paterna; né è verificabile il conseguente pericolo per il genitore collocatario, al rientro del proprio figlio in casa. Al fine tuttavia di tutelare la genitorialità è garantita la frequentazione del figlio minore con il padre (o comunque con il genitore con lui non convivente) mediante colloqui da remoto anche a mezzo di videochiamata, con cadenza quotidiana e per periodi di tempo uguali a quelli fissati dagli accordi separativi o secondo gli orari che i genitori concorderanno. Secondo la Suprema Corte di Cassazione, sta ai Servizi Sociali organizzare eventualmente ve ne fosse necessità, la videochiamata whatsapp o via Skype per recuperare il rapporto padre-figlio. Con una giurisprudenza in itinere, i Tribunali aditi (per lo più da padri refrattari a rinunciare alle visite ed gli incontri con i figli residenti in Comuni diversi), si pronunciano nel senso di sospendere tali incontri, poiché non in linea con le condizioni di sicurezza previste dai DPCM. La ratio è ovviamente rinvenibile dal principio secondo cui il diritto- dovere dei genitori e dei figli minori di incontrarsi è recessivo rispetto alle limitazioni alla circolazione delle persone e al rispetto del diritto alla salute consacrato nell’art. 32 della Costituzione>>. D: E qual è la posizione dei genitori contagiati dal virus? R: <<E’ pacifico che il genitore che sia stato messo in quarantena o che abbia avuto malesseri riconducibili al coronavirus ha il divieto assoluto di vedere ed incontrare i figli, sia nell’ipotesi che sia genitore affidatario, che collocatario.>> D: E la posizione dei nonni? R: << Purtroppo, la permanenza dai nonni è assolutamente sconsigliata poiché gli anziani sono considerati una categoria fortemente a rischio e tale soluzione può essere considerata solo in caso di “estrema necessità”>>. D: Quale è la funzione degli avvocati in questo contesto emergenziale? R: << In una situazione emergenziale come quella che stiamo vivendo, sarebbe opportuno che gli avvocati familiaristi si sforzino di smussare con deontologia, le conflittualità tra gli ex coniugi o ex conviventi, gestendole con professionalità, responsabilità e sensibilità, indirizzando i propri assistiti verso soluzioni transattive orientate al diritto alla salute, al buon senso ed al principio di bigenitorialità. L’avvocato deve assurgere ad un compito di counseling, di contenimento, rispetto alle richieste del genitore, proprio assistito, in forza del principio prioritario di giustizia e di raggiungimento degli obiettivi realizzabili nel quadro giuridico-normativo.>> D: E come dovrebbero comportarsi i genitori separati, divorziati, ex conviventi? R: <<I genitori non dovrebbero mai dimenticare di prendersi cura dei propri figli: che vivano insieme a loro oppure no. Dovrebbero pensare a quello che tecnicamente viene definitio il “best interest of the child” , il miglior interesse per il bambino e cioè decidere con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale della prole. Ciò significa permettere al proprio figlio la corretta formazione della sua personalità, il suo armonico sviluppo psico-fisico, la stabilità affettiva, nonostante la vicenda separativa, la sua sicurezza psicologica nei rapporti intersoggettivi, ed oggi, soprattutto la sua salute .>> D: Quale tutela occorre al minore?
R: << Non potrà mai esserci una tutela adeguata dei diritti del minore se essa sarà soltanto giudiziaria e non collettiva, intesa come tutela sociale che grava su tutti i consociati chiamati a garantire loro una qualità di vita democratica e giusta. Famiglia, Scuola, Tribunali, Governo, Parlamento, Magistratura, Enti locali, dovrebbero essere sempre partecipanti attivi alla promozione, alla protezione ed al monitoraggio dei diritti umani dei minori.
Un proverbio africano sostiene che per far crescere un bambino ci vuole un intero villaggio: vuol dire che la sfida delle povertà materiali ed educative dei minori, va raccolta da tutti, ad iniziare dalla politica>>.
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