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Sospensione mercato quindicinale fino al 30.11.2020

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 7.10.2020 che ha prorogato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili sino al 31 gennaio 2021; VISTO il DPCM 24 ottobre 2020: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19; CONSIDERATO che i dati contenuti negli ultimi rapporti di monitoraggio dell'emergenza epidemiologia da Covid-19, confermano un aumento della circolazione virale in tutto il Paese ed è sostanzialmente confermato l'aumento nei nuovi casi segnalati in Italia per la dodicesima settimana consecutiva con una incidenza cumulativa (dati flusso ISS) negli ultimi 14 giorni — come risulta dalla nota del Dipartimento Promozione della salute prot. A00_005/PROT/03/10/2020/0004172; CONSIDERATO che:

• il Sindaco, in quanto rappresentante della comunità locale e responsabile in via prioritaria della tutela della salute di tutti gli abitanti della città, e adotta tutte le precauzioni possibili a tutela della salute e della incolumità dei cittadini;

• si ritiene opportuno attuare le più idonee ed efficaci strategie per una equilibrata e razionale gestione dell’emergenza sanitaria;

• a fronte della attuale situazione di assenza di esperienza consolidata in relazione al COVID–19, si impone, in virtù del principio generale di precauzione di derivazione comunitaria, una tutela anticipata del bene primario della salute pubblica prima e a prescindere dal fatto che il rischio sfoci in un concreto pericolo;

• che l’art. 32 della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978, avente ad oggetto Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, demanda al Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale, le competenze per l’emanazione di provvedimenti a tutela dell’ambiente e della salute pubblica; VISTA la riunione in videoconferenza tenutasi in data 24.10.2020 con i Sindaci dei Comuni di Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Peschici, Rodi Garganico, Vico del Gargano, Vieste dalla quale è emersa la volontà, per la tutela della pubblica incolumità, di sospendere i mercati quindicinali a far data dal 26 ottobre e sino al 30 novembre compreso; TENUTO CONTO:

• che le vie interessate dal mercato quindicinale sono aree all’aperto non recintate dove non è possibile attuare il controllo degli accessi

• che il gestore delle aree pubbliche su indicate è questa civica amministrazione la quale non sarebbe in grado di garantire in particolare le distanze di sicurezza né di evitare il sovraffollamento;

• che non possibile in questi casi garantire le necessarie condizioni di sicurezza per la salvaguardia della salute pubblica. Visto l’art. 50, comma 5 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 che assegna al Sindaco il potere di emettere ordinanze contingibili ed urgenti in presenza di emergenza o di salute pubblica esclusivamente locale; Necessario provvedere nel merito; Per tutto quanto richiamato, considerato e visto;

ORDINA Il divieto di svolgimento dei mercati quindicinali del Comune di Vico del Gargano a partire da quello previsto il 29 ottobre p.v. e sino al 30 novembre 2020 compreso.

Gli agenti ed ufficiali delle forze dell'ordine vigileranno sul rispetto della presente ordinanza. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla data del suo ricevimento, al Tribunale Amministrativo Regionale -T.A.R.-di Puglia per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, ai sensi dell'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.o, in alternativa entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. 24 dicembre 1971, n. 1199.

Il Sindaco Dott. Michele Sementino

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