Proprio a distanza di 10 anni dal noto incendio che ha devastato il territorio di Peschici il 24.7.2007 distruggendo migliaia di ettari di bosco e provocando ben tre vittime tra la popolazione (i fratelli Carmela e Romano Fasanella, e Domenico De Nittis), il TAR Lazio ha accolto il ricorso presentato da un allevatore di Peschici, Antonio De Noia, che in occasione del devastante incendio del 2007 aveva subito la distruzione pressoché completa del proprio gregge di capre, in particolare di ben 41 capi di bestiame rimasti travolti dal rogo in località “Pile Frabbale”. A seguito dell’incendio l’allora Presidente del Consiglio dei Ministri (Romano Prodi) aveva stanziato con apposita Ordinanza (O.P.C.M. n. 3606/2007 del 28.8.2007) uno specifico contributo a favore delle attività commerciali, industriali, agricole, artigianali e turistico-ricettive che avevano subito danni in conseguenza del suddetto evento, riconoscendo lo stato di emergenza ed estendendo tale contributo anche alle analoghe attività rimaste colpite dagli ulteriori incendi verificatisi nell’estate 2007 in altre Regioni del centro Sud (in particolare, Puglia, Lazio, Abruzzo, Calabria e Sicilia). Il De Noia aveva presentato apposita domanda volta ad accedere al suddetto contributo statale, previsto fino ad un massimo di Euro 30.000,00 per ciascuna attività rimasta colpita, ma si era visto respingere la propria richiesta dalla Prefettura di Foggia, delegata quale soggetto attuatore da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini dell’esame e della valutazione delle varie domande presentate dai privati danneggiati. Tale diniego era stato motivato sulla base del rilievo che la perdita dei capi di bestiame non potesse rientrare nel novero dei danni per i quali era possibile fruire del contributo statale. Da qui il ricorso al TAR del Lazio presentato dall’allevatore peschiciano, con il patrocinio dell’avv. Domenico Fasanella, che si è concluso proprio nei giorni scorsi con l’emissione della sentenza n. 9143/2017, che ha accolto le ragioni dell’allevatore annullando il diniego prefettizio, dichiarato illegittimo, ed ordinando nel contempo alla stessa Prefettura di Foggia di rivalutare l’originaria domanda di riconoscimento del contributo presentata dal De Noia, ritenuta meritevole di essere accolta; il TAR Lazio, in particolare, ha condiviso l’impostazione difensiva del De Noia che lamentava come il provvedimento di diniego venisse a determinare “un’indebita restrizione delle possibilità di accesso al contributo de quo”, ingiustamente ritenuto riconoscibile solo con riguardo ai danni subiti dai “locali aziendali” e non anche per i danni alla vegetazione, alle attrezzature, agli arredi, agli impianti ed agli animali, che, invece, erano rimasti maggiormente colpiti dall’incendio di Peschici del 24.7.2007, rilevando, inoltre, a tale proposito, come una simile restrizione avrebbe finito per risolversi in un diniego generalizzato ai danni delle numerose attività colpite dall’evento. “Sin dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28.8.2007 (n. 3606/2007) – precisa l’avv. Domenico Fasanella – avevo intuito che il contributo statale ivi previsto a favore delle attività rimaste colpite dall’incendio non era da ritenersi limitato soltanto ai danni subiti dai locali aziendali ma andava esteso anche agli ulteriori beni destinati all’esercizio delle varie attività produttive, ivi compresi i danni subiti dalle attività agricole, tra le quali rientrano a pieno titolo le attività di allevamento di bestiame in virtù della espressa esemplificazione contenuta ai sensi dell’art. 2135 del codice civile, il cui nucleo essenziale è costituito non già da “locali” destinati al ricovero dei capi di bestiame bensì proprio dagli stessi animali”.