ELEZIONI REGIONALI 2020 COME SI VOTA
Nelle giornate di domenica 20 settembre e lunedì 21 settembre 2020 si vota per l’elezione del presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della Puglia: i seggi sono aperti domenica 20 settembre dalle ore 7 alle 23 e lunedì 21 settembre dalle 7 alle 15. L'elettore deve presentarsi al seggio con un documento di identità valido e la tessera elettorale. Chi non ha la tessera o l'ha smarrita può richiederla all'ufficio elettorale del comune di residenza. A parte le eccezioni espressamente previste dalla legge (ad esempio scrutatori, presidenti e segretari di seggio, ricoverati presso ospedali e case di cura, forze dell’ordine in servizio presso i seggi), ciascun elettore vota nel comune di residenza e nella sezione elettorale presso cui è iscritto. La scheda per l'elezione del Presidente e per l'elezione del Consiglio è unica. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o della coalizione di liste con cui il candidato è collegato. Per quanto attiene alla modalità di voto, ciascun elettore può:
• votare a favore solo di una lista tracciando un segno sul contrassegno; in tal caso il voto si intende espresso anche a favore del candidato presidente della Giunta regionale a essa collegato;
• votare solo per un candidato alla carica di presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo;
• votare per un candidato alla carica di presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste;
• votare disgiuntamente per un candidato alla carica di presidente della Giunta regionale, tracciando un segno sul relativo rettangolo, e per una delle altre liste a esso non collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste.
L'elettore può esprimere, nelle apposite righe della scheda, uno o due voti di preferenza per un candidato a consigliere regionale, scrivendo il cognome (o il cognome e nome) del candidato o dei due candidati compresi nella stessa lista. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.
VOTO A DOMICILIO – DISPOSIZIONI GENERALI A partire da martedì 11 agosto e fino a lunedì 31 agosto 2020, è possibile richiedere il voto a domicilio. Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, o da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, possono far pervenire al sindaco del proprio Comune di iscrizione elettorale una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano. La dichiarazione attestante questa volontà deve pervenire al Comune nel periodo compreso tra martedì 11 agosto e fino a lunedì 31 agosto 2020. La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l’indirizzo dell’abitazione in cui l’elettore dimora, possibilmente un recapito telefonico, e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell’azienda sanitaria locale. Le disposizioni sul voto domiciliare si applicano nel caso in cui i richiedenti dimorino nell’ambito del territorio della regione.
VOTO A DOMICILIO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL COVID-19 Il decreto-legge n. 103/2020 ha dettato particolari disposizioni in merito al voto domiciliare, in considerazione della situazione emergenziale determinata dalla pandemia da Covid-19, limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020. Gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19 sono ammessi al voto presso il comune di residenza. Gli elettori di cui sopra devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti, con modalità individuate dall'ente medesimo, anche telematiche, in un periodo compreso tra il 10 e il 15 settembre (ossia tra il decimo e il quinto giorno antecedente quello della votazione): a) una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio e recante l'indirizzo completo di questo; b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al 6 settembre (quattordicesimo giorno antecedente la data della votazione), che attesti l'esistenza delle condizioni sopra indicate. L'ufficiale elettorale del comune di iscrizione nelle liste elettorali, sentita l'azienda sanitaria locale apporta apposita annotazione sulle liste stesse, ai fini dell'inserimento dell'interessato negli elenchi degli ammessi al voto domiciliare e assegna l'elettore ammesso al voto domiciliare alla sezione elettorale ospedaliera (istituita presso strutture sanitarie con almeno 100 posti letto, con reparto Covid-19) territorialmente più prossima al domicilio del medesimo. Il sindaco del comune in cui sono ubicate le strutture sanitarie che ospitano reparti Covid-19, sulla base delle richieste pervenute, provvede a pianificare ed organizzare il supporto tecnico-operativo a disposizione dei seggi per la raccolta del voto domiciliare, comunicando agli elettori che hanno fatto richiesta di voto domiciliare la sezione elettorale ospedaliera cui sono stati assegnati, entro e non oltre il 19 settembre (giorno antecedente la data della votazione). Il voto degli elettori ammessi al voto domiciliare viene raccolto durante le ore in cui è aperta la votazione. Viene assicurata, con ogni mezzo idoneo, la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore. Le disposizioni sul voto domiciliare si applicano nel caso in cui i richiedenti dimorino nell’ambito del territorio della regione.
SEZIONI OSPEDALIERE, SEGGI VOLANTI E SEGGI SPECIALI Negli ospedali sono istituite apposite sezioni elettorali e seggi speciali per i pazienti non in grado di recarsi alle urne. I degenti in ospedali o case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, sito nel territorio della Regione, purché siano iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione. L’ammissione al voto avviene previa presentazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto il degente, di apposita dichiarazione recante la volontà di votare nel luogo di cura e, in calce, l’attestazione del direttore sanitario comprovante il ricovero. Tale dichiarazione deve pervenire al comune, tramite l’istituto di cura, con oltre il terzo giorno antecedente la votazione. La disciplina generale sull’istituzione delle sezioni ospedaliere prevede che negli ospedali e negli istituti e case di cura con almeno 200 posti letto è istituita una sezione elettorale per ogni 500 posti letto o frazioni di 500. In considerazione della situazione epidemiologica da Covid-19, tuttavia, il decreto-legge 103/2020 stabilisce che siano istituite ulteriori sezioni ospedaliere anche in tutte le strutture sanitarie con almeno 100 posti letto in cui sono operativi reparti Covid-19. Possono esercitare il loro voto nella sezione ospedaliera, se ne hanno fatto tempestiva richiesta al comune, oltre agli elettori ricoverati, anche gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell’istituto di cura. Per i degenti negli ospedali e negli altri luoghi di cura aventi meno di 100 posti letto e per la raccolta del voto a domicilio vengono normalmente costituiti uffici distaccati di sezione, comunemente detti seggi "volanti". In ogni caso, per i ricoverati presso reparti Covid-19 di strutture sanitarie con meno di 100 posti letto, si provvede alla raccolta del voto tramite i seggi speciali istituiti presso le strutture ospedaliere con almeno 100 posti letto, dotate di reparti Covid-19, più prossime territorialmente. Vengono, invece, costituiti seggi speciali: nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci sono luoghi di cura (ospedali o altri istituti o case di cura) con almeno 100 e fino a 199 posti letto (fatto salvo quanto sopra specificato con riferimento alle strutture con almeno 100 posti letto in cui sono operativi reparti Covid-19); nelle sezioni elettorali nella cui circoscrizione ci siano luoghi di detenzione e di custodia preventiva; presso le sezioni ospedaliere nelle quali sono ricoverati elettori che, a giudizio della direzione sanitaria, non siano in condizioni di recarsi alle cabine per esprimere il voto.
VOTO ACCOMPAGNATO Gli elettori portatori di disabilità, fisicamente impediti nell’espressione autonoma del voto, possono votare con l’assistenza di un accompagnatore. Questi elettori possono recarsi in cabina con l’assistenza di un familiare o un’altra persona liberamente scelta, purché l’accompagnatore sia iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica. Hanno diritto al voto accompagnato: i ciechi, gli amputati delle mani; gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità; i portatori di handicap di natura psichica, quando la loro condizione comporti altresì una menomazione fisica in grado di incidere sulla capacità di esprimere materialmente il voto. Sulla tessera elettorale dell’accompagnatore, all’interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, il presidente del seggio deve fare apposita annotazione dell’avvenuto assolvimento di tale funzione. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un soggetto con disabilità.
VOTO DALL’ESTERO Per le elezioni regionali non è prevista dalla legge la possibilità di votare dall’estero, né per corrispondenza, né in altro modo. Entro il venticinquesimo giorno prima delle elezioni, quindi entro il 26 agosto, i residenti all’estero, iscritti all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero), riceveranno una cartolina che li informa delle elezioni, comunica loro la data e dà notizia su come accedere alle agevolazioni di viaggio per rientrare in Italia e votare nella propria sezione elettorale.
RILASCIO DELLE TESSERE ELETTORALI E DEI DUPLICATI Al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate e degli eventuali duplicati, gli uffici elettorali comunali saranno aperti nei due giorni antecedenti la votazione (venerdì 18 e sabato 19 settembre) dalle ore 9 alle ore 18 e nei giorni della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto, ossia dalle 7 alle 23 di domenica 20 settembre e dalle 7 alle 15 di lunedì 21 settembre 2020. Al riguardo, occorre rammentare che in caso di esaurimento degli appositi spazi per la certificazione dell’esercizio del diritto di voto, il rinnovo della tessera viene effettuato su domanda dell’interessato. A cura della Sezione Studio e Supporto alla Legislazione e alle Politiche di Garanzia del Consiglio Regionale della Puglia.
Pubblicati i fac-simile delle schede di votazione per le consultazioni regionali della Puglia (20 e 21 settembre 2020) scheda arancione, e per il referendum costituzionale.
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